Con l’art.1 della L.R. 29 aprile 2025 n. 11 è stato modificato l’art.7-bis della L.R. 18 gennaio 2019 n. 5
posticipando all’anno 2026 l’applicazione dell’indennità in ragione della rendicontazione della spesa.
A seguire, l’art. 2 della stessa legge del 2025, stabilisce che la determinazione delle modalità e dei criteri per la concessione della “Indennità regionale Fibromialgia (IRF)” avverrà per l’anno in corso secondo le linee di indirizzo allegate alla Deliberazione n.10/39 del 16 marzo 2023.
Pertanto per l’annualità 2025, i Comuni che hanno provveduto all’acquisizione delle domande entro il 30 aprile u.s., non avranno l’obbligo di acquisire la documentazione giustificativa per il rimborso delle spese sostenute da parte dei beneficiari che hanno presentato regolare istanza entro i termini fissati in legge.
Si comunica inoltre che, qualora l’importo complessivo delle richieste di ammissione superasse la disponibilità finanziaria prevista nella legge di bilancio regionale anno 2025, le assegnazioni saranno definite con l’applicazione delle riduzioni di cui alla DGR 10/39 del 2023.
La Responsabile dei Servizi Amministrativi/Sociali
Dott.ssa Tiziana Mocci
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Ultimo aggiornamento
19 Giugno 2025